È un’operazione regolata dal codice civile, precisamente l’art. 1552: la permuta è il contratto ( art.1321 C.C.) che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro (art. 1376 C.C.)
Alla permuta immobiliare si applicano le norme stabilite per la vendita (art. 1555 cod.civ. e seguenti), ma la permuta differisce da quest’ultima in quanto lo scambio non avviene verso il corrispettivo di un prezzo, ma tramite il reciproco trasferimento della proprietà di cose o della titolarità di altri diritti. Questo trasferimento può avvenire senza nessun altro corrispettivo in denaro, o con conguaglio, ossia con il pagamento aggiunto di una differenza che viene pattuita.
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