Ecco le risposte ad alcune domande frequenti. Se non trovi la risposta al tuo quesito non esitare a contattarci a info@permutareimmobiliare.it
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A questo punto potrai decidere se contattare il proprietario per approfondire, oppure rimuovere l’offerta se non è di tuo gradimento.
Nel caso in cui uno o tutte e due gli immobili siano gravati da mutui, vi sono due possibili strade:
Nel caso di permuta immobiliare tra privati vi sono tre possibili casistiche:
Gli immobili scambiati hanno entrambi le caratteristiche di prima casa: l’imposta di registro sarà pari al 2% del valore catastale (rivalutato con aliquota prima casa, attualmente pari a 115,50 euro) di quello di valore maggiore;
Se per entrambi è seconda casa si applica il 10% sul valore catastale più alto ( rivalutazione 126 euro, aliquota prevista per le seconde case)
Se per uno si tratta della seconda casa e per l’altro della prima la legge prevede l’imposta più alta (del 9%) sul valore catastale più alto rivalutato come seconda casa (rivalutazione 126 euro).
In caso di permuta immobiliare in cui gli immobili siano uno soggetto a IVA e l’altro a imposta di registro, quest’ultima si applica sulla cessione o prestazione non soggetta a IVA (art. 40, comma 2, del Tur): l’atto di permuta, dunque, sulla cessione o prestazione non soggetta a IVA sconterà l’imposta di registro in misura proporzionale secondo le aliquote stabilite dall’art. 1 della Tariffa e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, mentre per il trasferimento imponibile IVA si pagano l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro e le imposte ipotecaria e catastale previste per tali tipologie di atti (di solito, per gli atti soggetti a IVA sono dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna, salvo che per gli immobili strumentali, per i quali le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura proporzionale, rispettivamente del 3 e dell’1%). Per l’atto di permuta è dovuta l’imposta di bollo.
In caso di permuta immobiliare invece in cui entrambi gli immobili siano entrambi soggetti a IVA, l’art. 11, comma 1, del DPR n. 633/1972 prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi vanno considerate come due operazioni distinte e indipendenti l’una dall’altra. Da assoggettare entrambe a IVA, calcolata sul valore normale dei beni oggetto dei trasferimenti. Nei casi di permuta di beni immobili si applicano l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, due imposte ipotecarie nella misura fissa di 200 euro ciascuna e due imposte catastali nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Se non si tratta di permute di beni immobili strumentali. In tal caso, infatti, si applica sempre l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro. Anche se sono, però, dovute le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Rispettivamente del 3 e dell’1% per ogni immobile. Restano tuttavia dovute l’imposta di bollo (in genere 230 euro), le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.
Si ricorda che l’aliquota Iva è applicata in base alla tipologia dell’acquirente (prima casa 4%; seconda casa 10%; lusso 22%).
È più conveniente: la permuta immobiliare si stipula in un unico atto notarile in cui le tasse ipotecarie e quelle dovute al catasto si pagano solo una volta. Tra privati vi è l’esenzione dall’imposta di bollo.
È meno rischiosa: nella permuta lo scambio di immobili non avviene contro il corrispettivo di un prezzo, ma tramite il reciproco trasferimento della proprietà o di altri diritti reali.
È più veloce: la permuta è il modo più vantaggioso per cedere la proprietà immobiliare e acquistarne contestualmente una nuova. Quando non si procede ad una permuta è reale e frequente il rischio di non sapere dove alloggiare nell’attesa che entrambe le operazioni (vendita e acquisto) siano andate a buon fine.
Permuta pura: senza nessun altro corrispettivo in denaro.
Permuta con conguaglio: con il pagamento aggiuntivo di una differenza che viene pattuita tra le parti.
Permuta diretta: lo scambio avviene tra due privati.
Permuta in conto vendita: lo scambio avviene tra un privato ed un’azienda, per esempio un’impresa di costruzioni.
Permuta tra soggetti giuridici titolari di partita IVA (i.e. due aziende).
Sì, può convenire ad entrambi i soggetti ovvero il costruttore ed il privato. Quest’ultimo asseconderebbe il desiderio di possedere una nuova abitazione senza dover incorrere nel rischio di non sapere dove alloggiare, fattispecie che potrebbe accadere nel caso in cui optasse per la vendita diretta e successivo acquisto. Il costruttore avrebbe la possibilità di vendere tutte le unità immobiliari in costruzione (evitando di rimanere con unità invendute) riservandosi di alienare l’appartamento dato in permuta dal privato nei tempi opportuni.